Art. 6.
(Affidamento ai servizi sociali).

      1. Nell'ipotesi di sentenza emessa ai sensi degli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale per un reato commesso nel corso, in occasione o a causa di una manifestazione calcistica o sportiva, qualora il condannato sia rimesso in libertà, è disposto l'affidamento obbligatorio ai servizi sociali per un periodo corrispondente alla misura della pena concretamente irrogata.